Attenzione: il Decreto Legge 8 aprile 2020, n.23, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020 n. 40, all'art.13, comma 1, lettera g), prevede che, in deroga alla vigente disciplina, le garanzie del Fondo di Garanzia PMI siano concesse senza applicazione del modello di valutazione per il calcolo della probabilità di inadempimento dei soggetti beneficiari finali, di cui alla parte IX, lettera A, delle Disposizioni Operative del Fondo; la Legge di Bilancio 2021 fissa il termine della deroga al 30 giugno 2021.
Il nuovo modello di rating
del Fondo di Garanzia per le PMI
L'avvio della riforma
A partire dal 15 marzo 2019 sono entrate in vigore le nuove Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia per le PMI. È arrivato così a compimento un lungo percorso di riforma che ha introdotto importanti cambiamenti:
- l'adozione di un nuovo modello di rating e la valutazione di ammissibilità agli interventi del Fondo basata sulla probabilità di inadempimento delle imprese beneficiarie;
- la nuova articolazione delle misure massime di intervento del Fondo;
- l'avvio delle "operazioni finanziarie a rischio tripartito".
Le caratteristiche del nuovo modello di rating
Il nuovo modello di rating si basa su una scala di valutazione composta da 5 fasce di merito creditizio, attribuite con le modalità indicate nelle "Specifiche tecniche", pubblicate il 13 marzo 2018. Il modello è composto da due moduli di analisi:
- modulo economico finanziario: distinto in sottomoduli applicati a seconda delle caratteristiche dell'impresa valutata: forma giuridica (Società di capitali, Società di persone e Ditte individuali); regime di contabilità (contabilità ordinaria e contabilità semplificata); settore economico di appartenenza (Industria, Commercio, Servizi, Immobiliare, Edilizia);
- modulo andamentale: distinto in sottomoduli a seconda della forma giuridica e del settore economico di appartenenza dell'impresa valutata. Il modulo andamentale esamina i dati di Credit Bureau e di Centrale Rischi.
Il risultato della valutazione economico-finanziaria e il risultato della valutazione andamentale vengono combinati secondo due distinte matrici di integrazione, al fine di attribuire una classe di valutazione "integrata" (in rosso sono evidenziate le combinazioni dei risultati che danno luogo ad una classe di valutazione non ammissibile agli interventi del Fondo)
matrice di integrazione per società di capitali
matrice di integrazione per società di persone e ditte individuali
Come indicato nelle Specifiche Tecniche: "Una volta determinata la classe di valutazione 'integrata', è previsto un aggiustamento in funzione della presenza di alcuni eventi pregiudizievoli a carico della società ovvero, nel caso di società di persone, a carico dei soci con cariche rilevanti":
- Ipoteca giudiziale/Pignoramento;
- Ipoteca legale;
- Domanda giudiziale.
Sia la presenza di un evento pregiudizievole in capo alla società che la presenza di un evento pregiudizievole in capo al socio di società di persone con cariche rilevanti,
producono il declassamento di due classi di valutazione (se si verificano entrambi gli eventi il declassamento è pari a quattro classi di valutazione).
Il modello attribuisce una classe di valutazione finale che si colloca in una scala composta da 12 classi, raggruppate in 5 fasce di valutazione (di rating). A ogni classe di valutazione è stato
attribuito un tasso di default empirico, secondo la seguente tabella:
Le nuove modalità di accesso e di intervento
Salvo alcune eccezioni, sono considerate ammissibili agli interventi del Fondo le imprese appartenenti alle prime quattro fasce di rating.
La nuova articolazione delle misure massime di garanzia sulle operazioni finanziarie, riportata nelle tabelle sottostanti, è determinata
in funzione della fascia di rating del soggetto beneficiario e della durata e della tipologia dell'operazione finanziaria.
Sono inoltre previsti criteri specifici di ammissibilità e di copertura per particolari categorie di
finanziamenti / operazioni finanziarie. Le operazioni finanziarie per le quali è prevista una equa ripartizione del rischio tra soggetto finanziatore, garante di
primo livello e Fondo, cosiddette operazioni finanziarie a rischio tripartito, accederanno alla garanzia del Fondo senza applicazione del modello di valutazione.
Le finalità della riforma
Già nel mese di aprile 2016, il sottosegretario allo Sviluppo economico Antonio Gentile, in commissione Attività produttive alla Camera, rispondendo a un'interrogazione
sul Fondo di Garanzia per le Pmi, si era così espresso:
“il processo di riforma del Fondo nasce dalla necessità di perseguire una duplice
finalità: aumentare l'efficacia e l'efficienza dello strumento e rendere, al contempo, il fabbisogno finanziario necessario per il suo funzionamento compatibile
con gli equilibri della finanza pubblica.
Il perno attorno al quale tale riforma ruota è rappresentato dall'introduzione di un modello di rating interno del Fondo ai fini della valutazione del merito
creditizio delle imprese, che sostituirà l'attuale sistema di valutazione economico-finanziaria basato sull'utilizzo del credit scoring.
L'adozione del modello di rating consentirà una stima accurata della rischiosità delle imprese. La conoscenza della rischiosità dell'imprenditore permetterà
al Ministero dello Sviluppo Economico di rendere più selettivi, mirati ed efficaci gli interventi del Fondo, attraverso un'articolazione delle coperture che
preveda misure via via crescenti all'aumentare della rischiosità dell'impresa.
Ciò consente una maggiore focalizzazione del sostegno pubblico in favore delle imprese rischiose che presentano un reale bisogno di sostegno da parte dello Stato.
Al contempo, la conoscenza del grado di rischio delle imprese, consentirà al Gestore del Fondo di effettuare accantonamenti prudenziali a fronte delle garanzie
rilasciate calibrati in funzione dei rischi effettivamente assunti dal Fondo.
Gli altri obiettivi della riforma - strettamente connessi, come detto, al passaggio dall'attuale sistema di valutazione al modello di rating del Fondo - sono:
- la creazione di più ampi margini per interventi di altre Amministrazioni e altre istituzioni di sviluppo con lo scopo di finanziare operazioni realmente addizionali;
- riorientamento del Fondo verso le operazioni finanziarie a medio-lungo termine e gli investimenti;
- rendere neutro l'intervento del Fondo rispetto alla tipologia di soggetto richiedente (banca o confidi) e riequilibrando, dunque, il trattamento tra garanzia diretta e controgaranzia che, durante la crisi, sotto la morsa del credit crunch, si era effettivamente perso.”
Nel corso del roadshow di divulgazione della riforma del Fondo è stata illustrata una dettagliata presentazione sull'argomento.
La nostra analisi
Abbiamo effettuato diverse simulazioni nel portale ufficiale del nuovo modello di rating. Riteniamo che, in specifiche situazioni, il modello attribuisca classi di valutazione inattese, consultabili in questa pagina di approfondimento.
Se vuoi, puoi utilizare gratuitamente il modello di calcolo del rating, conoscere il rating attribuito e
l'ammissibilità della tua impresa agli interventi del Fondo di Garanzia PMI,
oppure puoi fare una prova veloce con dati preimpostati di un bilancio ordinario.