Le nuove norme del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza post Decreto Legislativo 17 giugno 2022 n.83
Art. 2 "Definizioni", comma 1, lettera a)
"crisi": lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi;
Art. 3 "Adeguatezza degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa"
Comma 1
L'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.
Comma 2
L'imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi
e dell'assunzione di idonee iniziative.
Comma 3
Ai fini della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa, le misure di cui al comma 1 e gli assetti di cui al comma 2 devono consentire di:
Comma 4
Costituiscono segnali di allarme per gli effetti di cui al comma 3:
Art. 25-novies "Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati" - comma 1
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione segnalano all'imprenditore e,
ove esistente, all'organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, a mezzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di
ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria:
Il Decreto Legislativo del 17 giugno 2022 n.83 abroga, fra gli altri, il precedente Art. 13 del Codice, che di fatto non entrerà mai in vigore.
Ex. art. 13 "Indicatori e indici della crisi"
1. Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività
imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell'attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della non sostenibilità
dei debiti per almeno i sei mesi successivi e dell'assenza di prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al
momento della valutazione è inferiore a sei mesi, nei sei mesi successivi. A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la non sostenibilità degli oneri
dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e l'inadeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. Costituiscono altresì
indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla base di quanto previsto nell'articolo 24.
2. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali, elabora con cadenza almeno
triennale, in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni I.S.T.A.T., gli indici di cui al comma 1 che, valutati unitariamente, fanno ragionevolmente
presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell'impresa. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili elabora indici specifici con riferimento alle
start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, alle PMI innovative di cui al decreto-legge 24 gennaio 2015,
n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, alle società in liquidazione, alle imprese costituite da meno di due anni. Gli indici elaborati sono
approvati con decreto del Ministero dello sviluppo economico.
3. L'impresa che non ritenga adeguati, in considerazione delle proprie caratteristiche, gli indici elaborati a norma del comma 2 ne specifica le ragioni nella nota integrativa al
bilancio di esercizio e indica, nella medesima nota, gli indici idonei a far ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di crisi. Un professionista indipendente
attesta l'adeguatezza di tali indici in rapporto alla specificità dell'impresa. L'attestazione è allegata alla nota integrativa al bilancio di esercizio e ne costituisce parte
integrante. La dichiarazione, attestata in conformità al secondo periodo, produce effetti a decorrere dall'esercizio successivo.
Le attività necessarie per il monitoraggio delle prospettive della continutità aziendale e la tempestiva rilevazione dello stato di crisi
In sintesi le condizioni, gli indici, gli indicatori e i segnali di allarme della crisi previsti dalle norme sopra richiamate sono i seguenti:
Come indicato all'art. 3, comma 2, l'imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative. Tenuto conto del vigente disposto normativo, le attività necessarie per il corretto monitoraggio quantitativo delle prospettive di continuità aziendale e la tempestiva rilevazione dello stato di crisi possono essere così elencate:
In questo sito sono disponibili:
Approfondimento: le riforme introdotte dal D.Lgs. 17 giugno 2022 n.83 e la proposta CNDCEC sugli indici settoriali di allerta crisi
In primo luogo occorre evidenziare che gli squlibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, di cui all'Art. 3 - comma 3 - lett. a), sono una fattispecie diversa
dai segnali di allarme, previsti dalla lettera b) dello stesso comma e dettagliati al successivo comma 4. La verifica dei segnali di allarme si aggiunge alla rilevazione degli squilibri di carattere patrimoniale
ma non la sostituisce.
Ciò premesso, il confronto fra il testo del Codice della crisi ante e post D.Lgs. 17 giugno 2022 n.83 evidenzia una continuità di principi:
Le modalità attuative di tali principi, presenti ai commi 2 e 3 del superato art. 13, non sono invece disciplinate nel testo novellato.
Senza entrare nel merito di questo cambiamento e delle sue implicazioni, riteniamo che le proposte del documento CNDCEC del 20 ottobre 2019, elaborate in esecuzione del mandato legislativo
originariamente ricevuto, mantengano la propria importanza e costituiscano un utile riferimento per tutti i soggetti preposti al monitoraggio della presenza degli squilibri indicati alla lettera a)
del comma 3.
La nuova norma, come la precedente, chiede che la rilevazione degli eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario venga effettuata rapportandosi alle specifiche caratteristiche dell'impresa
e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore. Il lavoro svolto dal CNDCEC ha portato all'individuazione di indici e di valori soglia distinti per settore economico.
Questi risultati forniscono utili informazioni di confronto fra la situazione della singola impresa e i dati che caratterizzano il suo settore di appartenenza, consentendo ai soggetti preposti alla rilevazione
degli squilibri di contestualizzare le proprie valutazioni.
Vedi il sistema di indici settoriali di allerta crisi proposto dal CNDCEC.
Nel proprio documento del 20 ottobre 2019, il CNDCEC ha proposto un sistema di indicatori dello stato di crisi, di cui fa parte un insieme di cinque indici rilevanti per il monitoraggio delle prospettive di continuità aziendale:
Per ogni indice è stata individuata una soglia di allerta diversificata per settore di attività economica (ATECO 2007), come da tabella seguente
Ai fini dell'attivazione degli alert occorre considerare la correlazione degli indicatori con il rischio, ovvero:
Qualora per tutti i cinque indici indicati si attivi il relativo alert (sia superato o raggiunto il valore soglia del settore economico di appartenenza) il documento CNDCEC ravvisa una ragionevole presunzione dello stato di crisi dell'impresa.
ESEMPIO RISULTATI
DEL SOFTWARE DI CALCOLO
DEGLI INDICATORI DI ALLERTA CRISI
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